GUIDA AL TFR
Il fondo di garanzia per il TFR
Il Fondo di Garanzia TFR (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) è uno specifico fondo istituito presso l'INPS che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, per il recupero del TFR.
L'intervento del fondo può essere richiesto dal lavoratore o dai suoi aventi diritto.
Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi in cui il datore di lavoro non adempia alla corresponsione del TFR dovuto, o vi adempia in misura parziale:
- in caso di
datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo),-
in caso di datore di lavoro non in concreto assoggettato al fallimento, ma che si trova in stato di crisi o in stato d'insolvenza (Corte di Cassazione, sent. n. 7585/2011).
I requisiti per richiedere l'intevento del fondo sono quindi:
- l'insolvenza del datore di lavoro
- la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto determinato;
- l'accertamento dell’esistenza del credito dovuto e non corrisposto.
In caso di procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa), l'accertamento del credito avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura.
Al di fuori di una procedura concorsuale, il credito del lavoratore deve essere stato accertato in giudizio.
l' intervento del Fondo, può essere richiesto al termine del periodo di Cassa Integrazione, purché intervenga la cessazione del rapporto (licenziamento o dimissioni).
La domanda di intervento del fondo di garanzia deve essere presentata alla sede INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza, utilizzando il modello predisposto.
In caso di amministrazione straordinaria
Dopo la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, sempre che sia stato depositato lo stato passivo
La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni dalla data del decreto di chiusura.
In caso di concordato preventivo
Dopo la pubblicazione del decreto di omologazione qualora non vi sia stata opposizione ad esso, oppure dopo che sia stata emessa sentenza decisiva in merito ad eventuali opposizioni.
La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni dalla sentenza di omologazione.
In caso di esecuzione individuale
Dopo il verbale di pignoramento negativo
La domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni del verbale di pignoramento negativo.