GUIDA AL TFR
Il TFR e le assenze
Assenze con retribuzione figurativa o virtuale
Le seguenti assenze retribuite sono computabili nel tfr:
- Ferie godute
- Festività e permessi per ex festività
- Permessi orari
- Congedo matrimoniale
- Permessi per lutto
- Permessi per assistenza a un familiare o affine in situazione di grave handicap (tre giorni al mese)
- Permessi donatori di sangue
- Congedi retribuiti per attività politiche e sindacali
- Altri permessi e le aspettative retribuite
Le seguenti assenze non retribuite non concorrono alla maturazione del tfr:
- Sciopero
- Servizio militare
- Permessi sindacali non retribuiti
- Permessi per motivi di studio e formazione
I contratti collettivi nazionali possono stabilire condizioni migliorative e prevedere la computabilità nel TFR anche di ulteriori periodi di assenza.
Assenze con retribuzione figurativa o virtuale
Durante le seguenti assenze tutelate dalla legge, il TFR matura secondo l'equivalente della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato (comma 3 art. 2120 c.c.):
- Infortunio e malattia professionale (art. 2110 c.c.)
- Malattia (art. 2110 c.c.)
- Congedo di maternità / paternità (co. 3, art. 22, D.Lgs. 151/2001)
- Congedo parentale (co. 5, art. 34, D.Lgs. 151/2001)
- Permessi per allattamento e per figli con handicap grave (
co. 2 art. 43, D.Lgs. 151/2001)- Malattia del bambino (co. 1, art.
48, D.Lgs. 151/2001)- Sospensione totale o parziale con cassa integrazione guadagni
- Sospensione totale o parziale com cassa integrazioni guadagni straordinaria
- Contratti di solidarietà.