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GUIDA AL TFR

 

Il TFR e le assenze

Assenze retribuite

Assenze non retribuite

Assenze con retribuzione figurativa o virtuale

 

Assenze retribuite

Le seguenti assenze retribuite sono computabili nel tfr:

 

- Ferie godute

- Festività e permessi per ex festività

- Permessi orari

- Congedo matrimoniale

- Permessi per lutto

- Permessi per assistenza a un familiare o affine in situazione di grave handicap (tre giorni al mese)

- Permessi donatori di sangue

- Congedi retribuiti per attività politiche e sindacali

- Altri permessi e le aspettative retribuite

 

Assenze non retribuite

Le seguenti assenze non retribuite non concorrono alla maturazione del tfr:

 

- Sciopero

- Servizio militare

- Permessi sindacali non retribuiti

- Permessi per motivi di studio e formazione

 

I contratti collettivi nazionali possono stabilire condizioni migliorative e prevedere la computabilità nel TFR anche di ulteriori periodi di assenza.

 

Assenze con retribuzione figurativa o virtuale

Durante le seguenti assenze tutelate dalla legge, il TFR matura secondo l'equivalente della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato (comma 3 art. 2120 c.c.):

 

- Infortunio e malattia professionale (art. 2110 c.c.)

- Malattia (art. 2110 c.c.

- Congedo di maternità / paternità (co. 3, art. 22, D.Lgs. 151/2001)

- Congedo parentale (co. 5, art. 34, D.Lgs. 151/2001)

- Permessi per allattamento e per figli con handicap grave (co. 2 art. 43, D.Lgs. 151/2001)

- Malattia del bambino (co. 1, art. 48, D.Lgs. 151/2001)

- Sospensione totale o parziale con cassa integrazione guadagni

- Sospensione totale o parziale com cassa integrazioni guadagni straordinaria

- Contratti di solidarietà.