S.I.A. Srl
Seguici su:  Facebook Twitter LinkedIn

GUIDA AL TFR

 

Destinazione del TFR alla Pensione Complementare

L'opzione della previdenza complementare

Quando effettuare la scelta

Le modalità per effettuare l'opzione

Quanto TFR destinare alla previdenza complementare

La revocabilità della scelta

 

L'opzione della previdenza complementare

Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, possono scegliere:

 

a) di destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare (D.Lgs. n. 252/2005).

Il datore di lavoro provvederà al versamento del TFR al Fondo prescelto, a partire dal mese successivo.

 

b) di mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro1 fino alla sua erogazione, al momento della cessazione del rapporto.

 

1 Nelle Aziende con almeno 50 dipendenti, gli accantonamenti per il TFR sono versati dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria dello Stato presso l’Inps.

 

Quando effettuare la scelta

I lavoratori possono esprimere l'opzione di destinare il TFR alla previdenza complementare o di mantenerlo in azienda, entro 6 mesi dall'assunzione (o entro il 30.06.2007 se assunti prima del 31.12.2006).

 

Le modalità per effettuare l'opzione

L'opzione di destinare il TFR alla Previdenza complementare o di mantenerlo in azienda, va espressa attraverso la compilazione del modulo che il datore di lavoro mettere a disposizione del lavoratore.

 

N.B.: Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro i 6 mesi all'assunzione (c.d. silenzio - assenso), il TFR futuro verrà trasferito al fondo di previdenza complementare previsto dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, o, in assenza di questi, alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

 

Quanto TFR destinare alla previdenza complementare

I lavoratori che scelgono la destinazione del TFR alla previdenza complementare, versano al fondo prescelto l'intero TFR futuro2.

 

2 I lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993, hanno potuto destinare - entro il 30.06.2007 - alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR futuro: conservando la stessa quota versata in precedenza , se già iscritti al fondo; o, se non ancora iscritti al fondo, versando la quota fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di questi, la quota minima del 50%, con possibilità di incrementi successivi.

 

La revocabilità della scelta

L'opzione per la previdenza complementare è irrevocabile.

La scelta di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro può essere invece revocata: il lavoratore può in qualsiasi momento decidere di destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, attraverso una comunicazione scritta al datore di lavoro.