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GUIDA AL TFR

La liquidazione del tfr

Liquidazione del TFR a fine rapporto

Liquidazione mensile in busta paga

 

Liquidazione del TFR a fine rapporto

Il termine di corresponsione

L'erogazione del TFR è differita dal codice civile (art. 2120, co. 1) al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

I contratti collettivi nazionali, per alcuni settori, hanno ulterioremente specificato i termini di corresponsione del TFR maturato.

 

Chi effettua la corresponsione

La liquidazione del tfr maturato è a carico del datore di lavoro.

Anche nelle Aziende con almeno 50 dipendenti, in cui gli accantonamenti per il TFR sono versati dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria dello Stato presso l’Inps (D.M. 30 gennaio 2007), provvederà direttamente il datore di lavoro a liquidare il TFR, anche per la quota di competenza del Fondo di Tesoreria (salvo poi conguagliare con l’importo dei contributi dovuti all’Inps).

 

Il tfr erogato

Ai lavoratori che hanno scelto il mantenimento in azienda del TFR, compete il trattamento di fine rapporto maturato fino alla cessazione del rapporto.

Ai lavoratori che invece hanno optato per il versamento del TFR alla pensione complementare, competono gli eventuali accantonamenti residui, maturati prima dell'adesione alla previdenza complementare e rimasti in azienda.

 

Liquidazione mensile in busta paga

(dal 01.03.2015 al 30.06.2018)

In via sperimentale, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, è possibile richiedere al datore di lavoro la liquidazione diretta mensile della quota maturanda di TFR, come parte integrativa della retribuzione (cd. "Qu.I.R. - Quota Integrativa della Retribuzione"; art. 1, comma 26, lett. a, L. 23 dicembre 2014, n. 190).

 

Aventi diritto

Possono fare richiesta di liquidazione mensile del TFR i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro.

Restano esclusi:

- lavoratori domestici

- lavoratori del settore agricolo,

- dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali, o da aziende in cui è intervenuta la Cassa integrazione;

- lavoratori che hanno utilizzato il proprio t.f.r. a garanzia di contratti di finanziamento.

 

Il tfr liquidato

La misura della quota liquidata è pari al Tfr maturato nel mese (già decurtato dello 0,50% dell'imponibile contribituvo).

Si può richiedere di percepire mensilmente:

- sia il TFR accantonato in azienda,

- sia il TFR già destinato ad una forma pensionistica complementare1.

 

Ai fini della corresponsione del bonus fiscale di 80 euro, la quota di tfr liquidato in busta paga non incide sui limiti di reddito complessivo.

 

1 In tal caso il lavoratore rimane iscritto al fondo di previdenza complementare, e continua a versare l’eventuale contribuzione integrativa, ove prevista.

 

Come richiedere il TFR in busta paga

I lavoratori devono presentare al datore di lavoro richiesta scritta, compilando l'apposito modello predisposto dal ministero.

 

Revocabilità della scelta

La scelta di percepire mensilmente il TFR in busta paga è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.

L'erogazione della quota mensile decorre quindi:

- dalla busta paga del mese successivo alla richiesta, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento assistito da garanzia;

- dalla busta paga del quarto mese successivo alla richiesta, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al finanziamento assistito da garanzia;

- fino al 30 giugno 2018 o fino alla cessazione del rapporto di lavoro, se precedente.