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GUIDA AL TFR

 

La prescrizione

Termini di prescrizione

Interruzione della prescrizione

 

Termini di prescrizione

Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni (art. 2948, comma 5, del codice civile) decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora il diritto al TFR fosse riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si applica il termine di prescrizione lungo pari a 10 anni(art. 2953 del codice civile).

 

Interruzione della prescrizione

Per interrompere la prescrizione e farla decorrere nuovamente è necessario un atto di riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro (Artt. 2944 e 2945 c.c.).