GUIDA AL TFR
La prescrizione
Interruzione della prescrizione
Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni (art. 2948, comma 5, del codice civile) decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora il diritto al TFR fosse riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si applica il termine di prescrizione lungo pari a 10 anni(art. 2953 del codice civile).
Interruzione della prescrizione
Per interrompere la prescrizione e farla decorrere nuovamente è necessario un atto di riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro (Artt. 2944 e 2945 c.c.).