GUIDA AL TFR
La tassazione
La tassazione del TFR maturato fino al 31.12.2000
La tassazione del TFR maturato dal 01.01.2001
La tassazione del TFR erogato in busta paga (dal 01.03.2015 al 30.06.2018)
Il trattamento di fine rapporto, trattandosi di reddito da lavoro dipendente, è assoggettato a tassazione.
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media applicabile nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro a partire dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.
Dal momento che il TFR costituisce una somma che, pur maturando anno per anno, viene corrisposta in un momento successivo a quello della maturazione (cessazione del rapporto), determina la sua esclusione dalla "tassazione ordinaria" e l'applicazione della "tassazione separata".
La tassazione delle anticipazioni segue le stesse regole della tassazione del TFR (tranne che per l'inapplicabilità delle detrazioni d'imposta per anticipazioni corrisposta dal 01.01.2001).
Per la determinazione del regime fiscale bisogna distinguere tra TFR maturati fino al 31.12.2000 e quelli maturati dal 01.01.2001
La tassazione del TFR maturato fino al 31.12.2000
1. Determinazione dell'imponibile TFR a fini fiscali
Per determinare l'imponibile fiscale del TFR si considera il TFR maturato fino al 31.12.2000 (comprensivo di eventuali anticipazioni) e si decurta di € 309,87 per ogni anno di servizio.
Per i rapporti di lavoro cessati prima del 31.12.1997 l'importo della deduzione annua è pari a € 258,23.
Esempio:
1. rapporto di lavoro dal 01.01.1995 al 31.12.2000 (6 anni) e TFR pari ad € 15.000,00
La deduzione è pari a 309,87 x 6 = 1.859,22
L'imponibile fiscale è pari a 15.000,00 - 1.859,22 = 13.140,78
2. rapporto di lavoro dal 01.01.1995 al 31.12.1997 (3 anni) e TFR pari ad € 7.000,00
La deduzione è pari a 258,23 x 3 = 774,69
L'imponibile fiscale è pari a 7.000,00 - 774,69 = 6.225,31
2. Determinazione del reddito di riferimento
Per il calcolo del reddito di riferimento si considera il TFR maturato fino al 31.12.2000 (comprensivo di eventuali anticipazioni) lo si divide per il numero di anni di servizio (o per i mesi) e si moltiplica per 12 (o per 144) .
Esempio: TFR maturato dal 01.01.1995 al 31.12.2000 pari ad € 15.000,00
Reddito di riferimento (RR): 15.000,00 / 6 x 12 = 30.000,00
3. Determinazione dell'aliquota media
L'aliquota media è l'aliquota fiscale da applicare all'imponibile TFR.
Per determinare l'aliquota media si deve, innanzitutto, ricavare l'imposta ipotetica applicando le aliquote e gli scaglioni Irpef in vigore nell'anno di maturazione del diritto al TFR (anno di cessazione del rapporto) sul reddito di riferimento.
Per determinare, quindi, l'aliquota media si divide l'imposta ipotetica per il reddito di rferimento e si moltiplica per 100.
Esempio:
- TFR maturato dal 01.01.1995 al 31.12.2000 pari ad € 15.000,00
- Reddito di riferimento (RR) pari ad € 30.000,00
- Imposta ipotetica (scaglioni IRPEF anno 2000 ru RR): € 6.250,00 ricavata come segue
Scaglioni IRPEF ANNO 2000:
- FINO AD € 20.000 ALIQUOTA 18.5%= 3.700
- DA € 21.000 AD € 30.000 ALIQUOTA 25,5%= 2.550
- Aliquota media: imposta ipotetica / RR x 100 e quindi:
6.250,00 / 30.000 x 100 = 20,83
4. Determinazione dell'imposta e TFR netto
Per il calcolo dell'imposta si applica l'aliquota media all'imponibile (dall'imposta va decurtata l'IRPEF già trattenuta su eventuali anticipazioni).
Il TFR netto sarà dato dal TFR lordo (decurtato di eventuali anticipazioni) meno l'aliquota media.
Esempio:
1. rapporto di lavoro dal 01.01.1995 al 31.12.2000 (6 anni) e TFR lordo pari ad € 15.000,00
La deduzione è pari a 309,87 x 6 = 1.859,22
L'imponibile fiscale è pari a 15.000,00 - 1.859,22 = 13.140,78
Il Reddito di riferimento (RR) è pari a 15.000,00 / 6 x 12 = 30.000,00
L'aliquota media (imposta ipotetica anno 2000 / RR x 100) è pari al 20,83%
L'imposta è pari a: 13.140,78 x 20,83% = 2.737,22
Il TFR netto è pari a: 15.000,00 - 2.737,22 = 12.262,78
La tassazione del TFR maturato dal 01.01.2001
Per le quote di TFR maturate a partire dal 01.01.2001 non è più prevista la deduzione di € 309,87 ma è stato stabilito un sistema di detrazione d'imposta che varia a seconda che il rapporto sia cessato prima o dopo il 31.03.2008.
Inoltre, dal 01.01.2001 le rivalutazioni delle quote annue del TFR sono già assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11% fino al 31.12.2014 e del 17% dal 01.01.2015.
1. Determinazione dell'imponibile TFR a fini fiscali
Per determinare l'imponibile fiscale del TFR si considera il TFR maturato fino alla cessazione del rapporto (comprensivo di eventuali anticipazioni) al netto delle rivalutazioni dal 01.01.2001 già assoggettate ad imposta sostitutiva.
Esempio:
Si faccia il caso di un lavoratore del settore metalmeccanico assunto il 2 gennaio 2001 e licenziato il 30.06.2003. Supponiamo che:
- TFR lordo maturato alla data della cessazione: € 2.494,50 (€ 1.425,00 per l'anno 2001, € 713,00 per l'anno 2002 e 356,5 per l'anno 2003)
- rivalutazioni annue già soggette a tassazione: € 49,93 (riv.anno 2001) + € 12,08 (riv. anno 2002) = € 62,01
L'imponibile TFR è pari a: 2.494,50 - 62,01 = 2.432,49
2. Determinazione del reddito di riferimento
Per il calcolo del reddito di riferimento si considera il tfr maturato fino al 31.12.2000 (comprensivo di eventuali anticipazioni) lo si divide per il numero di anni di servizio (o per i mesi) e si moltiplica per 12 (o per 144) .
Esempio: TFR maturato dal 02.01.2001 al 30.06.2003 pari ad € 2.494,50
Reddito di riferimento (RR): 2.494,50 / 2,5 (anni) x 12 = 11.973,60
3. Determinazione dell'aliquota media
L'aliquota media è l'aliquota fiscale da applicare all'imponibile TFR.
Per determinare l'aliquota media si deve, innanzitutto, ricavare l'imposta ipotetica applicando le aliquote e gli scaglioni Irpef in vigore nell'anno di maturazione del diritto al TFR (anno di cessazione del rapporto) sul reddito di riferimento.
Per determinare, quindi, l'aliquota media si divide l'imposta ipotetica per il reddito di rferimento e si moltiplica per 100.
Esempio:
TFR maturato dal 02.01.2001 al 30.06.2003 pari ad € 2.494,50
- Reddito di riferimento (RR) pari ad € 11.973,60
- Imposta ipotetica (scaglioni IRPEF anno 2003 ru RR): € 3.450 ricavata come segue
Scaglioni IRPEF ANNO 2000:
- FINO AD € 15.000 ALIQUOTA 23%= 3.450
- Aliquota media: imposta ipotetica / RR x 100 e quindi:
3.450 / 15.000 x 100 = 23
4. Determinazione dell'imposta lorda e netta e TFR netto
Per il calcolo dell'imposta lorda si applica l'aliquota media all'imponibile (dall'imposta va decurtata l'IRPEF già trattenuta su eventuali anticipazioni).
Esempio:
TFR maturato dal 02.01.2001 al 30.06.2003 pari ad € 2.494,50
- Aliquota media: 23%
- Imposta lorda: 2.494,50 x 23% = 573,74
Clausola di salvaguardia:
La legge finanziaria 2007 ha modificato il sistema di determinazione dell'IRPEF, prevedendo nuove aliquote e scaglioni di reddito. Tuttavia, con riferimento al trattamento di fine rapporto, ha previsto una clausola di salvaguardia diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di un'imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006.
Riliquidazione d'imposta:
La tassazione del TFR dal 1º gennaio 2001 ha carattere provvisorio. Gli uffici finanziari liquideranno definitivamente l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
Per il calcolo dell'imposta netta si applicano le detrazioni seguenti (sulle anticipazioni non competono detrazioni d'imposta):
- € 61,97 annuali rapportati a mese (e all'eventuale part-time) per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 2 anni
- € 61,97 annuali rapportati a mese (e all'eventuale part-time) per i rapporti di lavoro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) che terminano nel quinquennio 2001-2005
Per i rapporti cessati dopo il 31.03.2008 si applicano le seguenti detrazioni (D.M. 20.03.2008):
- € 70,00 se il RR. non rupera € 7.500,00
- € 50,00 + il prodotto fra € 20,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se R.R. è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
- € 50,00, se R.R. è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.
Tabella riepilogo detrazioni dal 01.04.2008
Reddito di riferimento |
Detrazione d'imposta |
fino ad € 7.500,00 |
€ 70,00 |
da € 7.500,01 ad € 28.000,00 |
€ 50,00 + € 20,00 x (€ 28.000,00 - R.R.)/ € 20.500,00 |
da € 28.00,01 ad € 30.00,00 |
€ 50,00 x (€ 30.000,00 - R.R.)/ € 2.000,00 |
da € 30.00,01 |
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Il TFR netto sarà dato dal TFR lordo comprensivo delle rivalutazioni già tassate dal 2001 con imposta sostitutiva (11% dal 2001 e 17% dal 2015) al netto di eventuali anticipazioni, meno l'aliquota media.
La tassazione del TFR erogato in busta paga (dal 01.03.2015 al 30.06.2018)
La quota TFR liquidata direttamente in busta (opzione valida dal 01.03.2015 al 30.06.2018) costituisce una parte integrativa della retribuzione, soggetta a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali.
Su tale quota sarà, pertanto, applicata la tassazione ordinaria, in base alle aliquote progressive dell’IRPEF, con l’aggiunta delle relative addizionali regionali e comunali. Il cumulo del TFR con le retribuzioni ordinarie comporta una riduzione delle detrazioni d’imposta da lavoro dipendente e di quelle per gli eventuali familiari a carico, nonché un incremento del reddito rilevante per la determinazione dell’ISEE.