GUIDA AL TFR
Le anticipazioni
A chi chiedere l'anticipazione
Possono richiedere anticipazioni del trattamento di fine rapporto i lavoratori con almeno otto anni di lavoro presso la stessa azienda o datore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
I motivi per i quali la richiesta è giustificata sono tassativamente i seguenti:
a) spese sanitarie di carattere straordinario (art. 2120 cc.);
b) acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente o per i figli o costruzioni di immobile su proprio terreno o ristrutturazione (art. 2120 cc.);
c) spese durante l’astensione facoltativa per maternità o durante la malattia del bambino (art. 7 legge n. 53 del 2000);
d) spese durante i congedi per la formazione extralavorativa o per la formazione continua (art. 7 legge n. 53 del 2000).
L'art. 2120 cod. civ., al comma 11, prevede che i contratti collettivi sia nazionali che aziendali possano prevedere criteri applicativi di miglior favore.
Non possono chiedere l’anticipazione del TFR i dipendenti di aziende dichiarate in crisi e i dipendenti statali e pubblici.
L'anticipazione non può essere richiesta quando si ha una cessione del quinto in busta paga dal momento che il TFR funge da garanzia ed è vincolato alla cessione del quinto per tutta la durata del contratto di cessione.
L’importo dell’anticipazione, ammonta ad un massimo del 70% del trattamento di fine rapporto maturato fino alla data della richiesta.
Il conteggio dell’anticipazione segue il sistema di calcolo del TFR.
Sulla somma anticipata non viene più calcolata la rivalutazione annuale, quindi deve essere detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Il pagamento avviene con la prima retribuzione successiva alla richiesta.
A chi chiedere l'anticipazione
La richiesta va fatta per iscritto al datore di lavoro.