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Ambito Legislazione
Tipo Documento Legge
n. 296
Anno 2006
Descrizione Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) – Art. 1 comma 222: dal 1° gennaio 2007 (per un periodo di tre anni) sul TFR è dovuto sull'importo eccedente 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, un contributo di solidarietà nella misura del 15%; Art. 1 Comma 753: adesioni alle forme pensionistiche complementari tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007 ; Art. 1 comma 764: Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Tags Contributo di solidarietà - TFR e previdenza complementare - Contributo Fondo di garanzia

Visualizza il testo del documento (Fonte: Normattiva.it – Il testo non ha carattere di ufficialità)